Art. 7.

      1. La commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, istituita dall'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, è integrata, per le attività consultive in materia di sostanze esplosive e infiammabili, con un rappresentante delle imprese che realizzano spettacoli pirotecnici, designato dalle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.